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R.D. 06/09/1912 n. 1080

Regio Decreto 06/09/1912 n. 1080

Approvazione delle norme obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici nei comuni colpiti dal terremoto, in sostituzione di quelle approvate col R. D. 18 aprile 1909 n. 193.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA

-Visti gli articoli 7 e 14 della legge 12 gennaio 1909 n. 12;

-Visto l'art. 18 della legge 6 luglio 1912 n. 801;

- Visti i RR. Decreti 18 aprile e 15 luglio 1909 n. 193, e n. 542, convalidati con la legge 21 luglio 1910, numero 579;

-Viste le leggi 21 e 28 luglio 1911, n. 840 e n. 842;

-Viste le proposte della commissione consultiva istituita col nostro decreto 17 dicembre 1911;

-Udito il consiglio dei ministri;

-Sulla proposta del nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro del- l'Interno, di concerto coi ministri, segretari di stato, pei Lavori Pubblici e per la Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In tutti i comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e dei circondari di Messina e di Castroreale, nonché in quelli del circondario di Patti indicati dall'art. 14 della legge 13 luglio 1910 n. 466, sono obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati le norme tecniche ed igieniche allegate al presente decreto, vistate, d'ordine nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2. Fermo rimanendo per il comune di Taormina quanto é stabilito dall'art. 1 del- la legge 21 luglio 1911 n. 840, é abrogata qualsiasi disposizione contraria alle norme approvate col presente decreto che sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1912. VITTORIO EMANUELE Giolitti - Sacchi - Finocchiaro - Aprile. Registrato Alla Corte dei Conti, addì 12 ottobre 1912. Reg. 85. Atti del Governo a f. 4. A. MONACHESI. Luogo del Sigillo. v. il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE. Allegato: Testo del R.D. REGIO DECRETO 6 settembre 1912 Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti.

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

TITOLO V

TITOLO VI

Art. 1.

Artt. Nuove costruzioni 1 - 25 Ricostruzioni 26 - 28 Riparazioni 29 - 37 Norme igieniche 38 - 39 Sanzioni, azioni, procedimenti 40 - 53 Disposizioni transitorie 54 - 56

TITOLO I Nuove costruzioni É vietato costruire edifici su terreni paludosi, franosi o atti a scoscendere, o sul confine fra terreni di natura od andamento stratigrafico diverso, o sopra un suolo a forte pendio, salvo quando si tratti di roccia compatta; nel quale ultimo caso é indispensabile preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio, eseguendo gli scavi necessari. Qualora le circostanze locali lo esigano, si potrà ricorrere a terrazzamenti, osservando le norme di cui al successivo art. 4.

Art. 2. L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda e il suolo circostante, in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può di regola superare nei terreni in piano i 10 metri. In quelli in pendio l'altezza massima potrà raggiungere gli 11 metri, purché la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi i 10 metri. I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali il terreno avente il pavimento a livello del suo- lo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo nei terreni in piano, e due metri e venti centimetri su quelli in pendio. In questo ul timo caso però la sopraelevazione media di tutte le fronti non potrà superare un metro e mezzo. L'altezza dei piani, misurata tra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i metri 5, salvo il caso dei terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere i metri 6. S'intende per cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata da tre lati, purché di altezza non superiore a metri 3,50 ed il suo lato scoperto non prospetti sulla pubblica via, il piano di posa del cantinato deve sempre soddisfare alle prescrizioni dell'articolo 9.

Art. 3. Per edifici isolati, che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta dall'art. 23 comma d), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutta o parte degli edifici stessi, numero di piani ed altezze sia dell'edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, d'interesse artistico, o di esercizio industriale.Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, convitti, dormitori, ospedali, caserme, distretti, carceri e nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza. La loro altezza non può superare i m. 16, a meno che la destinazione dell'edificio non richieda assolutamente altezza maggiore. La disponibilità dell'occorrente area libera di isolamento dovrà essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, di cui al 1/a comma del presente articolo. L'autorizzazione di cui sopra per i lavori di riparazione contemplati dal titolo III delle presenti norme, può essere concessa dal prefetto, su parere favorevole dell'ufficio del genio civile.

Art. 4. nel caso di terrazzamenti, l'altezza dei nuovi edifici, agli effetti dei precedenti

articoli 2 e 3, si può misurare dal livello del terreno artificialmente creato col terrazzamento, nella immediata vicinanza dell'edificio stesso, alle seguenti condizioni: 1 che in corrispondenza di ogni edificio non vi sia che un solo terrazzamento e che il terreno artificialmente creato sia orizzontale; 2 che il suo livello, misurato all'incontro col paramento esteriore del muro di sostegno, a partire dal suolo naturale, non presenti in nessun punto una prevalenza superiore ai metri 3,50; 3 che la zona del piano di terrazzamento fronteggiante ciascun edificio non abbia in alcuna sua parte larghezza minore della corrispondente altezza del terrazzamento stesso; 4 che agli effetti della larghezza delle strade circostanti e degli spazi d'isolamento, l'altezza dello edificio fronteggiante il terrazzamento sia misurata dal suolo naturale preesistente, in immediata prossimità dello edificio stesso; 5 che il pavimento dell'eventuale cantinato non sia profondo più di due metri sotto il piano del terreno artificialmente creato; 6 che il piano della risega di fondazione non sia a livello inferiore del piano

artificialmente creato; 7 che l'ossatura dell'edificio parta dalle fondazioni.

Art. 5. Le fondazioni, quando é possibile, debbono posare sulla roccia compatta, o su terreno perfettamente sodo, in caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione. Nel caso di edifizi intelaiati o baraccati le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia, od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base formato con membrature rigide. Per gli edifizi di muratura ordinaria le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale. La pressione statica unitaria sul terreno non roccioso, non deve superare i due chilogrammi per centimetro quadrato.

Art. 6. I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. É vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata. É pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne, e in genere per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifizi.

Art. 7. Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere murarie di alcuna specie, non esclusi i fumaioli, salvo i muri di timpano intelaiati o baraccati, eseguiti con materiale di riempimento assai leggero, né vi possono trovar luogo ambienti abitabili o magazzini. I parapetti dei terrazzi, superiori al piano di gronda e gli attici, debbono esse- re di legno, di ferro, o di cemento armato, ed avere un'altezza non superiore ad un metro. Nelle case ad un sol piano, se armate robustamente con ossatura completa, come all'articolo seguente, il sottotetto può, per eccezione, adibirsi ad uso magazzino o granaio.

Art. 8. Gli edifici debbono essere costruiti con muratura armata o con muratura animata o con sistemi tali da comprendere un'ossatura di membrature di legno, di ferro, o di muratura armata o di muratura aminata, capaci di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione, trazione e taglio. Esse debbono formare un'armatura completa di per sé stante dalle fondamenta al tetto, saldamente collegata colle strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi, tetti) e che sia od immersa nel materiale formante parete o lo contenga nelle sue riquadrature, oppure lo racchiuda nelle sue maglie, e sia con esso saldamente collegata. Gli edifici debbono avere il loro centro di gravità più basso che sia possibile. Salvo il caso in cui i proprietari di edifici contigui si accordino per fabbricarli contemporaneamente e con lo stesso sistema, ciascuno di questi dovrà es- sere indipendente, ma aderente, e formare un organismo di per sé stante.

Art. 9. Negli edifici col solo piano terreno, anche se cantinato, é ammessa la muratura ordinaria, purché:

a) la costruzione sia fatta con buona malta;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite con mattoni o bloc- chi di pietra naturale od artificiale o facce piane, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato, distanti non più di cm. 60 fra loro;

c) i muri perimetrali abbiano alla base una grossezza non minore di 1/10 del- l'altezza e siano immorsati coi muri trasversali distanti non più di 5 m. Nel caso di intervalli i maggiori muri predetti, ed in genere quelli maestri, deb- bono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a m. 5, e di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso;

d) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento quando questo non riposi direttamente sulla roccia) da collegamenti rigidi, e alla sommità dei muri maestri, tanto perimetrali quanto trasversali, da catene di ferro o da telai di legno rinforzati da squadre negli angoli o da telai di cemento armato. Quando gli edifizi hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo deb- bono avere una maggiore grossezza di 15 cm.

Art. 10. La muratura ordinaria é altresì ammessa per edifici a due piani, purché non cantinati e non più alti di 7 m. alle seguenti condizioni:

a) la muratura sia fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale, od artifi ciale, di forma parallelepipeda rettangola, cementata con buona malta;

b) i muri soddisfino alle condizioni di cui al comma c) dell'articolo precedente;

c) l'edificio sia consolidato al piano dei pavimenti ed alla sommità dei muri, come é prescritto al comma d) dell'articolo precedente. Quando i collegamenti orizzontali, di cui al precedente comma, siano riuniti con altri legamenti verticali in corrispondenza all'incrocio dei muri o in corrispondenza delle lesene di rinforzo, l'altezza del fabbricato può raggiungere gli 8 metri. Tanto nel caso dell'altezza di 7 m., quanto in quello degli 8 m, i solai ed i tetti debbono essere collegati da una intelaiatura orizzontale ed i muri del piano superiore possono avere una minore grossezza fino a costituire una risega di 20 cm. al massimo.

 

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